IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154,
convertito, con modificazioni, con la legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Viste le note datate 27 luglio, 20 luglio e 1 agosto  1995  con  le
quali  la regione Piemonte, l'Azienda nazionale autonoma delle strade
e il Magistrato per il Po, nel rappresentare i  ritardi  verificatisi
nell'attuazione  degli interventi di ripristino delle sezioni d'alveo
e  delle  opere  pubbliche  danneggiate  a   seguito   degli   eventi
alluvionali  verificatisi  nel  mese  di novembre 1994, hanno chiesto
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
protezione  civile,  l'emanazione  di  provvedimenti  straordinari ed
urgenti;
  Tenuto conto che lo  stato  di  alcuni  tratti  dei  corsi  d'acqua
nonche'  di  alcune  opere  relative a ponti e strade, costituisce un
grave,  potenziale  pericolo,  in  considerazione  soprattutto  delle
prevedibili precipitazioni atmosferiche del prossimo autunno;
  Vista   la  relazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile
concernente la grave situazione che si e' determinata  nelle  regioni
Piemonte e Lombardia;
  Ritenuto  che  l'attuale  stato di pericolosita' non sia superabile
con procedure ordinarie e che sia pertanto necessario intervenire  ai
sensi  dell'art.  5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Visto il verbale del comitato tecnico dell'Autorita' di bacino  del
fiume  Po  del  1 agosto 1995 contenente l'elenco degli interventi di
rimozione di materiale litoide predisposti dalle regioni  Piemonte  e
Lombardia  e  dal Magistrato per il Po, riconducibili a situazioni di
pericolo immanente per centri abitati e per infrastrutture;
  Avvalendosi dei poteri in deroga;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per l'attuazione  degli  interventi  urgenti  ed  indifferibili,
finalizzati  ad  eliminare  i  pericoli  immanenti nei riguardi delle
popolazioni  e  delle  infrastrutture,  individuati   dalle   regioni
Piemonte  e  Lombardia e dal Magistrato per il Po, limitatamente alla
parte approvata dal comitato tecnico  dell'Autorita'  di  bacino  del
fiume  Po,  le regioni Piemonte e Lombardia e il Magistrato per il Po
sono autorizzati ad adottare, ove necessario, anche provvedimenti  in
deroga  all'art. 24, commi 5 e 6, e all'art. 17, commi 11 e 12, della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  cosi'   come   modificati   dal
decreto-legge  3  aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.