IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, con la legge 30 giugno 1995, n. 265; Viste le note datate 27 luglio, 20 luglio e 1 agosto 1995 con le quali la regione Piemonte, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e il Magistrato per il Po, nel rappresentare i ritardi verificatisi nell'attuazione degli interventi di ripristino delle sezioni d'alveo e delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 1994, hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, l'emanazione di provvedimenti straordinari ed urgenti; Tenuto conto che lo stato di alcuni tratti dei corsi d'acqua nonche' di alcune opere relative a ponti e strade, costituisce un grave, potenziale pericolo, in considerazione soprattutto delle prevedibili precipitazioni atmosferiche del prossimo autunno; Vista la relazione del Dipartimento della protezione civile concernente la grave situazione che si e' determinata nelle regioni Piemonte e Lombardia; Ritenuto che l'attuale stato di pericolosita' non sia superabile con procedure ordinarie e che sia pertanto necessario intervenire ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il verbale del comitato tecnico dell'Autorita' di bacino del fiume Po del 1 agosto 1995 contenente l'elenco degli interventi di rimozione di materiale litoide predisposti dalle regioni Piemonte e Lombardia e dal Magistrato per il Po, riconducibili a situazioni di pericolo immanente per centri abitati e per infrastrutture; Avvalendosi dei poteri in deroga; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture, individuati dalle regioni Piemonte e Lombardia e dal Magistrato per il Po, limitatamente alla parte approvata dal comitato tecnico dell'Autorita' di bacino del fiume Po, le regioni Piemonte e Lombardia e il Magistrato per il Po sono autorizzati ad adottare, ove necessario, anche provvedimenti in deroga all'art. 24, commi 5 e 6, e all'art. 17, commi 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come modificati dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.